risparmio energetico

Twin Systems al MADE EXPO 2019

Twin Systems sarà presente, dal 13 al 16 Marzo 2019 al MADE Expo di Milano, la nona edizione della più grande manifestazione in Italia per il mondo delle costruzioni e dell’architettura.
Ci troverete nello stand del nostro consorziato Paesani Group. Storica azienda con sede a Rimini che nel 2018 ha festeggiato il suo 70esimo anno di attività, un’azienda di circa 60 dipendenti, con un fatturato di 20 milioni di euro e più di 3 milioni di alluminio prodotto all’anno.

Nello spazio espositivo sarà possibile visionare le tante novità proposte.
Nello specifico due nuovi prodotti che vanno a completare il vasto assortimento delle soluzioni Twin Systems:
• Il profilo MX 603 – Finestre a battente con taglio termico, dall’aspetto architettonico e con un ridotto impatto visivo sia laterale che centrale;
• Il profilo CX 650 – Finestre a battente con taglio termico, un profilato di grandi prestazioni per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante a battente.

Presenti anche due consolidati prodotti del nostro catalogo ma recentemente oggetto di restyling:
• Il profilo HX 160 – Finestre e porte alzanti e scorrevoli con taglio termico, ideali per porte e finestre di grandi dimensioni e con una portata di 400 kg;
• Il profilo MX 166 Minimal – Porte scorrevoli con taglio termico, con contorni invisibili e un design minimalista valorizzato dalla trasparenza del vetro chiaro.

A completare l’assetto espositivo:
• Il profilo CX 850 PH – Finestre a battente con taglio termico;
• Il profilo CX 700 – Finestre a battente con anta a scomparsa;
• Il profilo PX 450 – Porte a battente e scorrevoli interne;
• Il profilo EW 500 – Facciata continua a montanti e traversi.

Il MADE è un’ottima occasione di dialogo tra tutti gli attori della filiera edilizia, rappresentando un punto di partenza fondamentale per l’innovazione e il rilancio di un settore sicuramente complesso come il nostro.

Siamo felici di prendere parte a questo evento unico, vi aspettiamo numerosi dal 13 al 16 Marzo alla Fiera Milano Rho:
Stand F12-F14 / Padiglione 3

 

 

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Riciclo alluminio: l’Italia prima in Europa.

Riciclo alluminio: l’Italia prima in Europa.

L’alluminio è un metallo dalle mille virtù: duttilità, malleabilità, alta conducibilità elettrica, termica e sonora sono solo alcune delle sue caratteristiche. E’ resistente alla corrosione, leggero ma, soprattutto, riciclabile.

L’alluminio può essere riciclato al 100% infinite volte e impiegato ex novo, senza perdere di qualità. Dal rottame di una macchina possono nascere nuovi profilati, da una lattina possono essere fabbricate nuove lattine o addirittura altri prodotti d’alluminio pregiati. Le caratteristiche originali del metallo restano sempre invariate, anche quando dall’essere alluminio primario acquista la definizione di “alluminio da riciclo” o “alluminio secondario”.

Da molti anni, ormai, l’industria italiana del riciclo dell’alluminio detiene una posizione di rilievo nel panorama mondiale per quantità di materiale riciclato. Il nostro Paese è infatti terzo al Mondo assieme alla Germania dopo Stati Uniti e Giappone.

Si tratta di risultati molto importanti che confermano la continua attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie per il riciclo e il recupero dell’alluminio, pre e post consumo per impieghi nei diversi settori applicativi.

La complessità della lavorazione e l’aumento del prezzo dell’energia sono due fattori che rendono fondamentale il riciclo dell’alluminio, sia per l’economia sia per l’ambiente.

I numeri del risparmio sono notevoli: se per produrre 1 kg di alluminio primario servono 15 kWh, per l’alluminio secondario ne bastano 0,75, con la conseguenza che sempre più oggetti di uso comune sono realizzati con materiale riciclato.

In questo l’Italia è davvero brava: col 70% tra quota di riciclo e quota avviata al recupero energetico (ai termovalorizzatori) rispetto al fabbisogno industriale, il nostro Paese ha evitato emissioni per 370.000 tonnellate di CO2 equivalente e risparmiato energia pari a 160.000 tonnellate di petrolio equivalente (dati CiAl 2013). Con 870.000 tonnellate di rottami riciclati, l’Italia si attesta al primo posto in Europa.

Oggi è impossibile pensare ad un mondo senza alluminio. Il suo impiego va dall’edilizia all’ingegneria aeronautica, dal microchip al veicolo spaziale, dalle tende alla veneziana all’automobile, dalle pennellature agli arredi, dalle linee elettriche esterne o interrate alla base filettata della lampadina, dalle protezioni alle linee telefoniche agli imballaggi, dalle lattine alle bombolette spray, alle pentole.

Il riciclaggio dell’alluminio coadiuva in maniera sostanziale alla salvaguardia delle materie prime. Un comportamento sostenibile con le risorse aumenta l’efficienza delle risorse stesse, conservando le risorse non rinnovabili anche per le generazioni future.

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Riciclo alluminio: l’Italia prima in Europa.

L’alluminio è un metallo dalle mille virtù: duttilità, malleabilità, alta conducibilità elettrica, termica e sonora sono solo alcune delle sue caratteristiche. E’ resistente alla corrosione, leggero ma, soprattutto, riciclabile.

L’alluminio può essere riciclato al 100% infinite volte e impiegato ex novo, senza perdere di qualità. Dal rottame di una macchina possono nascere nuovi profilati, da una lattina possono essere fabbricate nuove lattine o addirittura altri prodotti d’alluminio pregiati. Le caratteristiche originali del metallo restano sempre invariate, anche quando dall’essere alluminio primario acquista la definizione di “alluminio da riciclo” o “alluminio secondario”.

Da molti anni, ormai, l’industria italiana del riciclo dell’alluminio detiene una posizione di rilievo nel panorama mondiale per quantità di materiale riciclato. Il nostro Paese è infatti terzo al Mondo assieme alla Germania dopo Stati Uniti e Giappone.

Si tratta di risultati molto importanti che confermano la continua attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie per il riciclo e il recupero dell’alluminio, pre e post consumo per impieghi nei diversi settori applicativi.

La complessità della lavorazione e l’aumento del prezzo dell’energia sono due fattori che rendono fondamentale il riciclo dell’alluminio, sia per l’economia sia per l’ambiente.

I numeri del risparmio sono notevoli: se per produrre 1 kg di alluminio primario servono 15 kWh, per l’alluminio secondario ne bastano 0,75, con la conseguenza che sempre più oggetti di uso comune sono realizzati con materiale riciclato.

In questo l’Italia è davvero brava: col 70% tra quota di riciclo e quota avviata al recupero energetico (ai termovalorizzatori) rispetto al fabbisogno industriale, il nostro Paese ha evitato emissioni per 370.000 tonnellate di CO2 equivalente e risparmiato energia pari a 160.000 tonnellate di petrolio equivalente (dati CiAl 2013). Con 870.000 tonnellate di rottami riciclati, l’Italia si attesta al primo posto in Europa.

Oggi è impossibile pensare ad un mondo senza alluminio. Il suo impiego va dall’edilizia all’ingegneria aeronautica, dal microchip al veicolo spaziale, dalle tende alla veneziana all’automobile, dalle pennellature agli arredi, dalle linee elettriche esterne o interrate alla base filettata della lampadina, dalle protezioni alle linee telefoniche agli imballaggi, dalle lattine alle bombolette spray, alle pentole.

Il riciclaggio dell’alluminio coadiuva in maniera sostanziale alla salvaguardia delle materie prime. Un comportamento sostenibile con le risorse aumenta l’efficienza delle risorse stesse, conservando le risorse non rinnovabili anche per le generazioni future.

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Bonus ristrutturazione 2018: Infissi & Finestre

Nella Legge di Bilancio dello Stato 2018 è stato introdotto il Bonus finestre e infissi 2018, grazie al quale è possibile effettuare la sostituzione e l’installazione di infissi e finestre beneficiando della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute. Il contribuente può eventualmente scegliere, in alternativa al Bonus ristrutturazione, di beneficiare dell’Ecobonus 2018, che garantisce comunque una detrazione del 50%, ma solo se l’intervento comporta un miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Prima ancora di vedere l’iter attraverso cui è possibile richiedere i bonus, bisogna innanzitutto verificare quale tra i due è più opportuno utilizzare per le spese di infissi e finestre, prestando particolare attenzione a cosa prevede la legge.

L’Ecobonus, rispetto all’anno precedente, ha registrato una diminuzione dal 65% al 50% di detrazione fiscale riconosciuta. È un bonus che si applica alla sola sostituzione degli infissi già esistenti, per cui non è applicabile sulla nuova installazione. Per poterne beneficiare, occorre ottenere il miglioramento degli indici di trasmittenza termica, inviando una Comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il limite di spesa massimo è di 60.000 euro, e se i suddetti indici rimangono invariati al termine dei lavori, non è riconosciuta la detrazione.

Alla luce dei vincoli evidenziati dalla legge sull’Ecobonus, per chi deve solamente sostituire le finestre, risulta molto più semplice scegliere il bonus ristrutturazione 2018, il quale ha un limite di detrazione di spesa massima di 96mila euro per ciascuna unità abitativa.

Il riconoscimento della detrazione fiscale avviene solo a seguito del rispetto delle condizioni dettate dalla legge, che indica sia la tipologia di infissi o finestre da acquistare che le modalità di pagamento con cui avviene l’acquisto.

Per beneficiare delle agevolazioni:

  • bisogna inviare, ove prevista, la Comunicazione di Inizio lavori all’ASL tramite raccomandata A.R.
  • l’acquisto delle nuove finestre deve avvenire tramite bonifico parlante o bonifico online bancario/ postale indicando la legge di riferimento e specificando la tipologia di bonus che si richiede: bonus ristrutturazione o Ecobonus;
  • per fruire del bonus infissi 2018, nel caso si scelga di beneficiare dell’agevolazione Ecobonus, bisogna inviare un’apposita comunicazione ENEA 2018 entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
  • una volta pagata la spesa secondo le modalità previste dalla legge, il contribuente deve conservare tutta la documentazione attestante l’intervento per almeno 10 anni, visto che la detrazione totale spettante va divisa in 10 quote di pari importo, ciascuna delle quali va dichiarata in 10 anni con la dichiarazione dei redditi;
  • la prima quota del bonus finestre detraibili sostenute nel 2018 va dichiarata con il modello 730/2019 o il modello Redditi 2019.

Gli interventi previsti per beneficiare del bonus ristrutturazione sono:

  • interventi per rafforzare, sostituire o installare cancellate o recinzioni;
  • interventi per installare grate sulle finestre o la loro sostituzione;
  • interventi per l’istallazione e sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • interventi per istallare rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • telecamere per la videosorveglianza;
  • sistemi di rilevazione per prevenire atti illeciti;
  • allargare finestre esterne;
  • riparazione o sostituzione di davanzali di finestre e balconi – conservando i caratteri essenziali preesistenti;
  • sostituzione senza modifica della tipologia di infissi.

Quali saranno i vantaggi fiscali della Legge di Bilancio del 2019?

Continuate a seguire le nostre news per maggiori informazioni.

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Tre decreti in materia di risparmio energetico

Tre decreti in materia di risparmio energetico

Nuovi limiti di trasmittanza termica e di fattore solare totale

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15/07/2015 gli attesi tre Decreti Ministeriali in materia di risparmio energetico in edilizia elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico che riscrivono il quadro legislativo in materia di efficienza energetica degli edifici rappresentato dal D. Lgs. 192/05 dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Tali disposizioni legislative nazionali entrano in vigore il 1° ottobre 2015 introducendo importanti novità in materia di certificazione energetica degli edifici e nuovi limiti di prestazione termica da rispettare per l’involucro edilizio trasparente e opaco in determinati interventi edilizi.

Questo pacchetto di disposizioni legislative nazionali diventa di riferimento univoco per tutte le regioni italiane ovviando in questo modo alla precedente frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Inoltre “Con l’emanazione di questi provvedimenti – si legge nella nota del Ministero – si compie un passo importante verso l’incremento degli Edifici a Energia Quasi Zero. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019”.

Un decreto contiene nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo modello di APE, uguale per tutto il territorio nazionale, offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Un altro decreto fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante, riqualificazione energetica).

Il terzo decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015 è quello di maggiore interesse per il settore della serramentistica (scarica il testo). Esso infatti definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione e a riqualificazione energetica. Rispetto alle disposizioni legislative attualmente vigenti il decreto inseverisce gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.

In prima battuta è necessario sapere che le prescrizioni dettate dal decreto ministeriale cambiano in funzione della tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo oppure secondo livello, riqualificazione energetica) e si applicano ad edifici sia pubblici sia privati.

Per edifici di nuova costruzione si intendono quei fabbricati il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.

Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario, e gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3.

Per interventi di ristrutturazione importante di primo livello si intendono quelli che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendendo anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Per interventi di ristrutturazione importante di secondo livello si intendono quelli che interessano l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e possono interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Negli interventi di riqualificazione energetica rientrano gli interventi non riconducibili agli interventi succitati e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Rientrano quindi anche:

  • le ristrutturazioni che interessano l’involucro edilizio con un incidenza inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore;
  • gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m3.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni di primo livello, non sono previsti specifici limiti di trasmittanza termica da rispettare per le chiusure trasparenti. Sussiste l’obbligo di rispettare limiti per quanto concerne altri parametri tecnici che connotano gli impianti, l’involucro edilizio e l’edificio nel loro complesso (per esempio coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT’ – area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile – indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd – indice di prestazione termica utile per il raffrescamento EPC,nd – indice di prestazione energetica globale dell’edificio EPgl,tot, ecc.) contenuti nell’Allegato A del decreto.

I limiti dell’Allegato A sul coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT’ sono da rispettare anche per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e degli interventi di riqualificazione energetica sono invece da rispettare i limiti riportati nell’Appendice B del decreto relativamente:

  • alla trasmittanza termica Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l’esterno oppure verso ambienti non climatizzati (cfr. tabella 1);
  • al fattore solare totale gtot dei serramenti vetrati in combinazione con schermature solari mobili posizionati sui fronti dell’edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST (cfr. tabella 2).

Tabella 1 – Valori limite della trasmittanza Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l’esterno oppure verso ambienti non climatizzati.

Tabella 1 – Valori limite del fattore solare totale gtot. chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici

(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

Tabella 2 – Valori limite del fattore solare totale gtot chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST

Tabella 2 – Valori limite del fattore solare totale gtot. chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici

(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

Inoltre, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e degli interventi di riqualificazione energetica, per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno oppure verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche oppure di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore. Quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

In termini generali UNICMI esprime un giudizio positivo sui tre decreti in quanto si affronta il tema della certificazione energetica degli edifici e della Attestazione di Prestazione Energetica in maniera unitaria e nazionale. Almeno sulla carta. Il decreto relativo alla certificazione è importante per il passaggio dagli schemi regionali.

Riguardo al decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015 rimangono comunque alcuni punti da chiarire e alcune prescrizioni che potrebbero risultare penalizzanti per il settore dei serramenti ma anche per il consumatore.

Un esempio è l’imposizione delle valvole termostatiche nel caso di intervento su un edificio in cui esiste un impianto di riscaldamento centralizzato. E’ questo è un vincolo molto forte e di difficile comprensione. Se il proprietario di una unità immobiliare all’interno di un edificio condominiale con centrale di riscaldamento centralizzato decide di sostituire quattro finestre nel suo appartamento si trova obbligato a inserire anche le valvole termostatiche e quindi a chiamare, oltre che il serramentista, il suo idraulico. Teniamo presente che non sempre si possono installare le valvole termostatiche in tutti gli impianti di riscaldamento del nostro patrimonio immobiliare che sono in larga parte vetusti. Inoltre si crea una disparità di trattamento tra chi è proprietario di una unità abitativa inserita in un condominio e tra chi è proprietario di una unità abitativa isolata che non è obbligato a chiamare anche l’idraulico quando deve sostituire le finestre.

Altro aspetto delicato è rappresentato dal coefficiente globale di scambio termico HT’ i cui valori limiti appaiono nella Tabella 10 dell’Appendice A in funzione del rapporto S/V dell’edificio (S=superficie disperdente – V=volume lordo climatizzato) e sono imposti per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante (primo e secondo livello). Ci possono essere casi in cui la parte opaca dell’involucro, quella che solitamente presenta valori molto bassi di trasmittanza termica, è ridotta al minimo o addirittura non esiste come nel caso di involucri edilizi costituiti da facciate continue e quindi la parte trasparente potrebbe non raggiungere i valori del decreto. Altro punto debole del coefficiente HT’ è che esso non è declinato in funzione delle varie destinazioni edilizie, il che lo fa apparire un po’ troppo grossolano. Esso andrebbe affinato in funzione della destinazione edilizia dell’edificio.

Infine i valori di trasmittanza termica per il 2019/21 presenti nelle Appendici A e B sono severi ma raggiungibili. La strada dell’efficienza energetica intrapresa dall’Unione Europea è una strada tracciata da tempo e non si può pensare di evitarla. Da qua al 2019/2021 molte cose potrebbero cambiare in termini di tecnologie nel campo del vetro e dei profilati a taglio termico. Oggi, ad esempio, il triplo vetro sta diventando di utilizzo abbastanza comune e questo aiuta a rispettare le trasmittanze termiche di legge.

L’Ufficio tecnico UNICMI sta aggiornando il documento tecnico UX192 sull’argomento che, una volta approntato, sarà reso disponibile gratuitamente ai Soci UNICMI, ASSITES, AIPPEG e agli Affiliati ad UNCSAAL SERVIZI S.r.l. e a pagamento agli altri operatori di mercato interessati.

Scarica il testo del Decreto Ministeriale 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015

Fonte: Unicmi

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